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Codice di comportamento DPR-62-2013

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Descrizione

Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici DPR 62/2013 aggiornato al DPR 81/2023 

(entrata in vigore 14.07.2023) 

Art. 1 Disposizioni di carattere generale 

  1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai fini  dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà,  imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento  adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto  legislativo n. 165 del 2001. 

Art. 2 Ambito di applicazione 

  1. 1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in  base all’articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per  le restanti categorie di personale di cui all’articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto  compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i  collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari  di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei  confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano  opere in favore dell’amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni  delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite  disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi  derivanti dal presente codice. 
  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province  autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle  relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio  personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio. 

Art. 3 Principi generali 

  1. 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e  conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione  amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo  l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

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  1. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,  obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e  imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
  2. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita  situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere  agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono  esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti. 
  3. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima  economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle  attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la  qualità dei risultati. 
  4. Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di  trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti  negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su  sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni  personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di  salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
  5. 6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in  qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità 

  1. Il dipendente non chiede, nè sollecita, per sè o per altri, regali o altre utilità. 
  2. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico  valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell’ambito delle  consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di  modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio  da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, nè da soggetti nei  cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie  dell’ufficio ricoperto. 
  3. Il dipendente non accetta, per sè o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o  indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore. Il dipendente non offre,  direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di  modico valore. 
  4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura  dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione  dell’Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore  non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di  comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino  all’esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell’ente e alla tipologia  delle mansioni.

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  1. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano  avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti  all’ufficio di appartenenza. 
  2. Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione, il responsabile dell’ufficio  vigila sulla corretta applicazione del presente articolo. 

Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

  1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica  tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza  ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di  interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio. Il presente comma non si  applica all’adesione a partiti politici o a sindacati. 
  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od  organizzazioni, nè esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di  carriera

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse 

  1. 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all’atto  dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o  indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o  abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 
  2. a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente  abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di  collaborazione; 
  3. b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o  decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 
  4. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in  situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di  conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi  natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni  politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. 

Art. 7 Obbligo di astensione 

1.Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di  conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di  soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o  rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,  società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni  altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile  dell’ufficio di appartenenza. 

Art. 8 Prevenzione della corruzione

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1.Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione. In  particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della  corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e,  fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico  eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. 

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità 

  1. 1. Il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle  pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima  collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di  pubblicazione sul sito istituzionale. 
  2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi,  garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la  replicabilità. 

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 

1.Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell’esercizio delle  loro funzioni, il dipendente non sfrutta, nè menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione  per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa  nuocere all’immagine dell’amministrazione. 

Art. 11 Comportamento in servizio 

  1. 1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo  giustificato motivo, non ritarda nè adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il  compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza. 
  2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto  delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici e telefonici dell’ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall’amministrazione. Il dipendente  utilizza i mezzi di trasporto dell’amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei  compiti d’ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d’ufficio. 

Art. 11-bis Utilizzo delle tecnologie informatiche. 

  1. 1. L’amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli  accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei  sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti  sono stabilite mediante linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentito il Garante per  la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione  l’articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  
  2. L’utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa o ad  essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione  dell’amministrazione. L’utilizzo di caselle di posta elettroniche personali è di norma evitato per  attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui  il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all’account istituzionale.

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3.Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle  modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’amministrazione di  appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del dipendente  mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile. 

  1. Al dipendente è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché  l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. 
  2. È vietato l’invio di messaggi di posta elettronica, all’interno o all’esterno dell’amministrazione,  che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di  responsabilità dell’amministrazione. 

Art. 11-ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media. 

  1. Nell’utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le  proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili  direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. 
  2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa  nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della  pubblica amministrazione in generale. 
  3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante  l’utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le  comunicazioni per le quali l’utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere  istituzionale. 
  4. 4. Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social  media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie  specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la “social media policy” deve  individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le  condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni. 
  5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o  diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformità alle  disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità. 

Art. 12 Rapporti con il pubblico 

  1. 1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l’esposizione in modo  visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall’amministrazione, salvo  diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con  spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a  chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e  accurata possibile e, in ogni caso, orientando il proprio comportamento alla soddisfazione  dell’utente. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l’interessato  al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le 

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norme sul segreto d’ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al  comportamento proprio e di altri dipendenti dell’ufficio dei quali ha la responsabilità od il  coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall’amministrazione,  l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il  dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. 

  1. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il  dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione o che  possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o  della pubblica amministrazione in generale. 

3.Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al  pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall’amministrazione anche  nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di  consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di  prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 

  1. Il dipendente non assume impegni nè anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti  all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni  amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche  dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la  sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della  propria amministrazione. 
  2. Il dipendente osserva il segreto d’ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati  personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili  tutelati dal segreto d’ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente  dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in  merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata  all’ufficio competente della medesima amministrazione. 

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti 

  1. 1. Ferma restando l’applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo  si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’articolo 19, comma 6,  del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta  collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa  negli enti privi di dirigenza. 
  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all’atto di conferimento  dell’incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato  per l’assolvimento dell’incarico. 

3.Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni  azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione  pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente  che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con  l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio. Il  dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei  redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

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4.Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare, in  termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e  ragionevolezza e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell’azione  amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per  finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 

4-bis. Il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di  formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è  responsabile. 

5.Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella  struttura a cui è preposto, favorendo l’instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori,  nonché di relazioni, interne ed esterne alla struttura, basate su una leale collaborazione e su una  reciproca fiducia e assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all’inclusione e  alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

  1. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche sulla base di un’equa ripartizione del carico di  lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua  disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto  possibile, secondo criteri di rotazione. 
  2. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con  imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei  risultati ed il comportamento organizzativo. 
  3. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un  illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala  tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione  e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale o segnalazione alla  corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da  parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia  indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell’articolo 54- 

bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

  1. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto  all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione  della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei  confronti dell’amministrazione. 

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 

  1. 1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto  dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a  mediazione di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, nè per  facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto. Il presente comma non si  applica ai casi in cui l’amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione  professionale. 
  2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura,  servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo  privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi  dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto,  fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia  concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal 

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partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto,  redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio. 

  1. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad  eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o  giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura,  servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il  dirigente dell’ufficio. 
  2. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente  apicale responsabile della gestione del personale. 
  3. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle  quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei  propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore  gerarchico o funzionale. 

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative 

  1. 1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano  sull’applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole  amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli  uffici etici e di disciplina. 
  2. Ai fini dell’attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si  avvalgono dell’ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del  decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici  eventualmente già istituiti. 

3.Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall’ufficio procedimenti disciplinari si conformano  alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle  amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L’ufficio  procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all’articolo 55-bis e seguenti  del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l’aggiornamento del codice di comportamento  dell’amministrazione, l’esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la  raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all’articolo 54- 

bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura  la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio  annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del  2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale  anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del  monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l’ufficio  procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui  all’articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. 

4.Ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento,  l’ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all’Autorità nazionale anticorruzione parere  facoltativo secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012. 

5.Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di  trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei  contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle  misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

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5-bis. Le attività di cui al comma 5 includono anche cicli formativi sui temi dell’etica pubblica e sul  comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso  di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e  intensità sono proporzionate al grado di responsabilità. 

  1. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le  linee guida necessarie per l’attuazione dei principi di cui al presente articolo. 
  2. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori  oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti  nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice 

  1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai  doveri d’ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel  presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della  corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico  dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all’esito del procedimento  disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 
  2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare concretamente  applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del  comportamento ed all’entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio  dell’amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai  regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate  esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui  agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e  l’immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio,  5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di  cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma  6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti  collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione  alle tipologie di violazione del presente codice. 
  3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla  legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 
  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei  pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 17 Disposizioni finali e abrogazioni 

  1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio  sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri  dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche  professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici  dell’amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese  fornitrici di servizi in favore dell’amministrazione. L’amministrazione, contestualmente alla  sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all’atto di conferimento dell’incarico, 

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consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice  di comportamento. 

  1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna  definiti ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le  medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo. 

2-bis. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico  della finanza pubblica. 

  1. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000, recante “Codice di  comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti  normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

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