La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l’accoglienza dell’utenza e la vigilanza degli studenti per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Essa ha lo scopo principale di garantire uno standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza.
VISTO CHE
- ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. –“responsabilità del precettore per danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza”, i docenti non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in “positivo” di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione di un fatto dannoso, nonché la prova dell’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa;
- fra i doveri del personale docente vi è certamente quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- l’obbligo della vigilanza grava, se pure nei limiti fissati dal CCNL, anche sul personale ATA;
TENUTO CONTO CHE
- tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività del personale scolastico mediante l’adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono
IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA
la seguente Direttiva sulla vigilanza all’interno dell’istituto.
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE AL RISPETTO DELL’ORARIO E DEI DOVERI DI SERVIZIO, ALLA SICUREZZA E ALLA VIGILANZA
Ad inizio di a.s. si ritiene utile e opportuno richiamare le SS.LL. alle attenzioni e responsabilità connesse al proprio ruolo e profilo professionale, in adempienza della normativa sulla sicurezza e nel rispetto dei doveri contrattuali, per l’evidente ricaduta che queste riversano sulla qualità del servizio offerto dalle nostre scuole e sul clima interno vissuto da tutti coloro che nella scuola vivono e lavorano:
- Orario di servizio e doveri di servizio
E’ appena il caso di ricordare che la puntualità, soprattutto all’inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere garantito con la piena collaborazione di tutte le componenti scolastiche. Pertanto, in caso di imprevisti ritardi o allontanamenti dal servizio per motivi personali o di salute, deve essere informato in tempo utile l’Ufficio di Segreteria e il Docente referente del plesso per dare tempo e modo di provvedere all’organizzazione della vigilanza sugli alunni. Si ricorda inoltre che “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” (Art. 29, comma 5 del C.C.N.L. – Comparto Scuola del 29/11/2007).
Il personale docente è tenuto a:
- procedere alla lettura delle comunicazioni e delle disposizioni contenute nelle circolari e assicurarsi di essere aggiornati mediante il quotidiano controllo del RE e del sito istituzionale: icsubiaco.edu.it;
- firmare il foglio delle presenze prima di recarsi in aula e controllare l’eventuale impegno nelle supplenze comunicato dal coordinatore di plesso;
- per quanto riguarda le ore a disposizione di qualsiasi tipo, comprese le disponibilità alle supplenze retribuite, sarà cura del docente accertare l’eventuale impegno nelle classi tramite comunicazione del referente di plesso che costituisce ordine di servizio;
- i docenti in servizio a disposizione rimarranno nella sala docenti per poter essere rintracciati per ogni emergenza;
- se la classe è assente l’insegnante della prima ora deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi collaboratori e tutti docenti della classe in servizio devono rimanere a disposizione per eventuali supplenze;
- attenersi alle autorizzazioni al trattamento dei dati personali e comunque alle norme vigenti;
- attenersi alle indicazioni relative alla sicurezza fornite per iscritto e comunque alle norme di legge apprese in formazione, in caso di urgenza e necessità, anche verbalmente dal responsabile per la sicurezza e dai componenti del servizio di prevenzione e protezione, e rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza nei laboratori.
Il personale ATA è tenuto a:
- procedere alla lettura delle disposizioni contenute nelle circolari e assicurarsi di essere aggiornati mediante il quotidiano controllo del sito istituzionale: icsubiaco.edu.it;
- assicurare la corretta timbratura mediante i sistemi di rilevazione elettronici delle presenze;
- durante l’orario di servizio il personale tenuto alla vigilanza è tenuto a permanere sul posto di lavoro assegnato; in caso di allontanamento temporaneo o di assenza di un collega del settore limitrofo, il personale presente dovrà garantire la sorveglianza, avuto a riguardo le criticità legate alla struttura e comunque utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia;
- attenersi alle autorizzazioni al trattamento dei dati personali e comunque alle norme vigenti;
- attenersi alle indicazioni relative alla sicurezza fornite per iscritto e comunque alle norme di legge apprese in formazione, in caso di urgenza e necessità, anche verbalmente dal responsabile per la sicurezza e dai componenti del servizio di prevenzione e protezione, quale il referente di plesso;
- Vigilanza alunni
Com’è noto alle SS.LL. la vigilanza sugli alunni costituisce un preciso obbligo di servizio previsto dalla normativa vigente in materia.
La Corte dei Conti, sez.III del 19/02/1994 n. 1623, ha ritenuto inoltre che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane anche durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive – art. 61 legge 312/80), durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.
La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.
- Vigilanza entrata e uscita degli alunni
La vigilanza in entrata e in uscita compete ai collaboratori scolastici ed ai docenti.
Al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, i docenti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola vigente).
- Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Ciascun docente è tenuto ad adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari che ritenga necessarie per la tutela e l’incolumità degli studenti, facendo attenzione che:
- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell’ora;
- Il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e di assenze ingiustificate di alunni dalle aule;
- non si fumi all’interno dell’Istituto, segnalando alla Presidenza eventuali infrazioni rilevate;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.
Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno per volta – per l’uso dei servizi igienici.
I docenti non debbono assentarsi dall’aula arbitrariamente e lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione; in caso di grave necessità e per un tempo limitato e strettamente necessario, è possibile chiedere l’aiuto di un collaboratore scolastico per la sorveglianza degli studenti.
Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.
In caso di assenza improvvisa del docente e/o eventuale ritardo del supplente, con il determinarsi quindi di una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza, questa dovrà essere assunta dal collaboratore scolastico.
I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico dispongono per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.
- Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza e, ove questo non fosse possibile, è tenuto ad effettuare lo scambio nel tempo più breve.
Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante; in caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata presenza in altra classe.
I docenti che prendono servizio dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora “libera” sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio dell’insegnante.
Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico laddove disponibiile, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell’ora, a registrare variazioni e a comunicare alla Presidenza eventuali anomalie.
- Vigilanza degli alunni durante la ricreazione
Durante la ricreazione, la vigilanza, sia nei locali chiusi che aperti della scuola, è effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell’ora che immediatamente precede e segue la pausa e dai collaboratori scolastici presenti.
Tutti gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.
- Vigilanza degli alunni durante la mensa
L’orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente, pertanto durante la mensa/pausa pranzo la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio nella classe coadiuvati, ove presenti, dai collaboratori scolastici.
- Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti da e per aule, mensa, laboratori e palestre.
Gli insegnanti sono tenuti:
- ad accompagnare gli studenti nei trasferimenti da un’aula all’altra;
- a riportare gli alunni nella loro aula al termine dell’attività affidandoli, al suono della campanella, all’insegnante dell’ora successiva.
- Vigilanza degli alunni disabili.
La vigilanza sugli alunni disabili particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dal docente della classe, dagli eventuali assistenti e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.
- Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche.
La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività extrascolastiche costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.
I docenti svolgono attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli studenti sono loro affidati e sono tenuti ad impartire agli stessi chiare norme di sicurezza e di comportamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)
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