Circolare 16

Assenze del personale

Assenze per malattia, richieste di permessi, ferie, cambio di orario, permessi L. 104/92

Ad inizio d’anno scolastico, si ritiene utile rammentare le condizioni per una corretta fruizione delle richieste relative all’oggetto e funzionali ad una efficace organizzazione scolastica.

 

Attualmente nell’istituto scolastico è attivo il sistema Modulistica Spaggiari. Si segnala che l’applicativo Spaggiari consente, e sarà progressivamente implementato, la funzione “SPORTELLO DIGITALE” per la comunicazione delle assenze dal servizio in modalità on-line. Il sistema di richiesta assenze sarà dunque nel corso dell’a.s. aggiornato e sul punto saranno diffusi successivi provvedimenti.

 

 

  1. Assenze per malattia (o altri motivi non prevedibili)

Le assenze per malattia (o altri motivi non prevedibili) devono essere comunicate tramite Modulistica Spaggiarial Dirigente scolastico, anche nel caso di prosecuzione delle stesse, e telefonicamentedalle ore 7.30 alle ore 8.00 al centralino,per permettere di predisporre la sostituzione o la nomina del supplente nei casi contemplati dalla normativa. Il personale, salvo comprovato impedimento, è tenutoad allegare alla Modulistica, inviare alla mail del protocollo, depositare all’ufficio del personale, nel momento in cui ne viene in possesso, il protocollo del certificato medico telematico o la certificazione stessa.

La visita medica di controllo, per la quale vige l’obbligo di farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, viene disposta secondo la normativa vigente.

La visita fiscale di norma sarà domiciliare; solo per comprovati motivi può essere disposta in ambulatorio.

 

  1. Assenze per visita specialistica

 

Si invita il personale a richiedere:

 

  • Personale docente: giornata intera per visita specialistica solo laddove per la distanza dell’accertamento o per la peculiarità dell’intervento sia effettivamente necessaria l’intera giornata; in alternativa sono da richiedersi permessi orari a recupero. Si ricorda alle  LL.  che  la  circolare  n.  8  della  Funzione  Pubblica  in  applicazione  al  D.L. 112/08  ha  precisato  che  tra  le  modalità  cui  il  dipendente  docente può  ricorrere  per  la  giustificazione dell’assenza  per  accertamenti  diagnostici  vi  sono  i  permessi  brevi, soggetti  a  recupero secondo  le  previsioni  del  CCNL  di comparto.  Pertanto i permessi orari richiesti dal personale docente della scuola  per  motivi  di  salute  o  per  accertamenti  diagnostici  rientrano  nella  categoria  dei permessi brevi ex. art. 16 CCNL 2007 con conseguente obbligo per il dipendente di recuperare le ore non lavorate.
  • Fa eccezione il personale ATA per i soli permessi per accertamenti diagnostici certificati (vedi ultimo CCNL per il quale è previsto anche il permesso orario). Il personale ATA potrà dunque richiedere, sempre in base alle concrete esigenze della visita, il permesso orario o giornaliero.

 

Altresì le  assenze  per  l’intera  giornata  lavorativa  per  visite  specialistiche  possono essere comprese nell’istituto dei permessi per documentati motivi personali, secondo il CCNL (3 giorni all’anno). Se l’assenza per effettuare visite specialistiche, cure o esami diagnostici è imputata a malattia, si applica il  regime  previsto  dalla  Circolare  8/08  sia  per  quanto  riguarda  le  modalità  di certificazione  sia  per  quanto  riguarda  la  retribuzione  (decurtazione  retributiva  ai  fini  art.  71 comma 1 D.L. 112/08). Per la qualificazione dell’assenza l’amministrazione si riserva di valutare il giustificativo presentato dal personale e di variare la natura dell’assenza richiesta, anche a valle della fruizione. Laddove una visita specialistica che potrebbe essere fruita in formula oraria comporti l’impossibilità per il personale di prestare servizio nella giornata, essa deve essere in tale modo qualificata dal giustificativo del medico curante.

 

Si segnala infine che al di là del trattamento, il permesso di visita medica è incluso nelle tipologie di malattia e secondo la normativa, la malattia non superiore a 3 gg non interrompe le ferie. Ne consegue che le richieste di visita medica da parte del personale ATA durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e inclusi fra due giorni di ferie, saranno computate a ferie.

 

  1. Permessi brevi

I permessi brevi sono regolamentati per tutto il personale dall’art.16 del CCNL 29.11.2007, corrispondenti a  36  ore  per  il  personale  ATA  e  all’orario  settimanale  di  insegnamento  per  i docenti.

La loro durata non può essere superiore alla metà dell’orario giornaliero di servizio.

Possono essere concessi solamente  se  è  garantita  la  sostituzione  da  parte  del  personale  in servizio (senza oneri per l’amministrazione). Le ore vanno  recuperate  su  esplicita  necessità  della scuola.

La domanda di permesso, indirizzata  al  Dirigente  Scolastico,  va  presentata  per il  personale docente   al   responsabile   di   plesso   che   valuterà l’organizzazione   oraria   prevedendo   l’assenza   del   docente   richiedente e successivamente la consegnerà al Dirigente Scolastico.   La domanda   del personale ATA va presentata al DSGA tramite modulistica Spaggiari o modulini cartacei disponibili nei plessi.

 

  1. Permessi retribuiti

Ai  sensi  dell’art.15  del  CCNL  29.11.2007,  a  domanda  del personale, possono essere concessi, nel corso dell’anno scolastico per i seguenti casi:

  • partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per i viaggi utili al raggiungimento della sede di esame;
  • lutti per perdita del coniuge, parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 1°: giorni 3;
  • motivi personali o familiari documentati (con autocertificazione da allegarsi al sistema Spaggiari): giorni 3;
  • matrimonio: giorni 15 consecutivi.

 

  1. Personale Docente

Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. A questo farà eccezione il personale con incarico a tempo determinato sino al 30/06 che dovrà consumare le ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque entro il mese di Giugno. I giorni di ferie vanno chiesti almeno 5 giorni prima della fruizione, salvo casi eccezionali,  tramite modulistica Spaggiari, e devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.La domanda per le ferie estive va presentata entro la fine del mese di Giugno.

 

  1. Personale ATA

Le ferie devono essere fruite dal personale ATA durante i periodi di sospensione delle attività didattica, e comunque entro il 31 agosto di ogni anno.A questo farà eccezione il personale con incarico a tempo determinato sino al 30/06 che dovrà consumare le ferie nei periodi di sospensione dell’attività didattica e comunque entro il mese di Giugno.Le ferie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di servizio laddove sia garantita la copertura, senza oneri, del collega che si assenta. Tali ferie, di regola, devono essere richieste con un anticipo di almeno 5 giorni prima della fruizione e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Direttore SGA. Le ferie natalizie e pasquali devono essere richieste almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di sospensione dell’attività didattica per permetterne la programmazione. Sul punto fanno fede apposite circolari diffuse dal DSGA.

 

  1. Permessi legge 104/92.

Di norma le assenze vanno programmate mensilmente (salvo dimostrate situazioni di urgenza)e i lavoratori beneficiari, di cui all’art. 33 della Legge 104/92, sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i giorni di assenza a tale titolo. Tutti gli interessati, ad inizio anno scolastico, devono produrre domanda, facendo eventualmente riferimento anche a certificazioni già agli atti della scuola (se non ci sono state modifiche). Si prega di inviare la programmazione dei propri permessi 104, per il mese di competenza, entro il 5 di ogni mese.

 

  1. Cambio di  turno  o  prestito   

Per  particolari  necessità  da  motivare,  è  consentitoal personale docente, a domanda, il cambio di turno o il prestito orario, attraverso un accordo tra colleghi e previa comunicazione al responsabile di plesso. Va  comunque precisato  che  non  si  può abusare   di   questa   opportunità   per   non   sconvolgere   un   regolare   e   sereno   svolgimento dell’attività didattica. Per il cambio di turno del personale ATA fa fede quanto indicato dal DSGA in sede di riunione preliminare o con successivo provvedimento.

 

  1. Assenze dagli  Organi   

Premesso  che  la  dimensione  collegiale  è  una  delle  più importanti funzioni del personale docente, si ricorda che ogni assenza dagli Organi Collegiali e in particolare da ogni attività compresa nelle 80 ore (40 + 40) non di insegnamento deliberate dal Collegio dei Docenti ad inizio anno, deve essere concordata con il Dirigente Scolastico, presentando  la  domanda  documentata di  esonero  dalla  riunione,  ed  informandosi  sul  parere espresso (artt. 26, 28, 29 CCNL 29.11.2007).

 

Resta inteso che qualsiasi difficoltà o impedimento all’utilizzo del gestionale Spaggiari dovrà essere sopperita con la tempestiva telefonata alla scuola e l’inoltro della mail.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani

                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

 

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